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La grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui essa tratta gli animali.
[Mahatma Gandhi]
 

 

Basi legali

Vuole informarsi sui requisiti minimi della legge?
Clicchi qui: Requisiti minimi per la tenuta degli animali

Notifica relativa alla protezione degli animali

Vuole fare una notifica relativa alla protezione degli animali? Clicchi qui e segua le indicazioni in basso. La preghiamo di tenere conto che non possiamo fornirLe informazioni riguardo ad eventuali misure adottate.

Animali da reddito

Animali che sono detenuti per la produzione diretta o indiretta di derrate alimentari o per una prestazione di altro genere sono definiti animali da reddito. Tra questi rientrano in particolare gli equini, i bovini, i suini, gli ovini, il pollame e i conigli, ma anche ad es. lama, alpaca, cervidi, ecc.

Requisiti di detenzione
Gli animali da reddito devono essere tenuti secondo i requisiti richiesti per la loro detenzione. Trova informazioni in merito sia nella documentazione dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), sia sotto "Informazioni". 

Obbligo di formazione
Chi accudisce animali da reddito, deve aver conseguito una relativa formazione. L'art. 31 dell'ordinanza sulla protezione degli animali disciplina la formazione richiesta per il rispettivo tipo di detenzione di animali. 

Progetti edilizi
La responsabilità relativa alla conformità alla legge di una nuova stalla o di una stalla ristrutturata è sempre del committente o del detentore degli animali. Faccia uso delle fonti d'informazione esistenti dell'USAV e dei servizi di consulenza offerti ad es. dal Centro di formazione e consulenza agraria CFCA Plantahof. Ulteriori informazioni più dettagliate si trovano sotto "Informazioni". 

Interventi dolorosi
I detentori di animali possono effettuare interventi dolorosi come la decornazione e la castrazione di vitelli rispettivamente nelle prime tre settimane di vita e nelle prime due settimane di vita degli animali maschi, se in precedenza hanno conseguito un attestato di competenza riconosciuto dall'Ufficio federale dell'agricoltura e dall'USAV. Ulteriori informazioni più dettagliate si trovano sotto "Informazioni".

Animali da compagnia

La legislazione definisce animali da compagnia gli animali tenuti presso l'alloggio domestico per l'interesse che suscitano o per compagnia. Il detentore di animali è tenuto ad acquisire le conoscenze necessarie prima di acquistare l'animale e ad attuarle tramite una detenzione adeguata alle esigenze del proprio animale o dei propri animali.

La detenzione di animali addomesticati quali animali da compagnia non è soggetta ad autorizzazione. Vi rientra la detenzione ad es. di cani, gatti, conigli, piccioni, galline, anatre e di altro pollame. Anche gli animali ad unghia fessa e gli equini possono essere tenuti quali animali da compagnia, in tal caso perdono tuttavia lo status di animali da reddito.

Attestati di formazione ufficiali sono necessari soltanto per la detenzione professionale di animali da compagnia: trattamento professionale degli animali

I requisiti minimi per la detenzione di animali da compagnia sono definiti negli allegati 1 e 2 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn).

Tenga presente che la maggior parte degli animali da compagnia ha bisogno di partner sociali. Questi animali non possono essere tenuti da soli quali animali da compagnia. Nella maggior parte dei casi, l'uomo non è in grado di assumere questa funzione e non lo sono nemmeno gli animali di un'altra specie! Il partner sociale deve essere un conspecifico.

Sotto "Informazioni" e sui siti web di numerose comunità d'interesse sono disponibili informazioni interessanti e utili relative agli animali. Si informi anche su questi siti!

Animali selvatici

Detenzione di animali selvatici
Tra gli animali selvatici rientrano tutti gli animali vertebrati, esclusi gli animali domestici, nonché i cefalopodi (ad es. seppie) e i decapodi (ad es. astici). Gli animali selvatici sono considerati non addomesticati, ragione per cui un allevamento e una detenzione adeguati ai bisogni della specie richiedono conoscenze precise della specie animale e delle sue esigenze. Nell'allegato 2 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) sono definiti i requisiti minimi per i parchi e l'infrastruttura di detenzioni di animali selvatici. Qui trova informazioni interessanti sulla detenzione di determinate specie di animali selvatici: homepage dell'USAV. Per informazioni concernenti altre specie di animali selvatici si rimanda alle comunità d'interesse specializzate sulle singole specie di animali selvatici. 

Il capitolo 4 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) disciplina la detenzione di animali selvatici e il relativo obbligo di autorizzazione. Non sono soggette ad autorizzazione tra l'altro le seguenti specie animali: piccoli roditori facili da detenere, quali ad es. topi, ratti, porcellini d'India e criceti, ma anche molti uccelli e pesci ornamentali, rettili e anfibi.  

Sono considerate praticate a titolo professionale le seguenti detenzioni di animali selvatici

  • i giardini zoologici, i circhi, i parchi safari, i parchi di animali selvatici, i piccoli zoo, i delfinari, le voliere, gli acquari e i terrari d'esposizione, le esposizioni permanenti di animali e impianti analoghi che possono essere visitati a pagamento o gratuitamente, ma che sono gestiti in connessione con esercizi a scopo lucrativo quali ristoranti, negozi o infrastrutture per il tempo libero.
  • le aziende in cui gli animali selvatici sono tenuti a titolo professionale per trattamenti medici, per la produzione di uova, carne, pellicce o per scopi analoghi.
  • le aziende in cui gli animali selvatici sono allevati per la caccia o la pesca.

Un presupposto fondamentale per il rilascio di un'autorizzazione che tutte le detenzioni professionali e private di animali selvatici soggetti ad autorizzazione devono soddisfare è un attestato di formazione del detentore di animali, vedi art. 85, art. 197 (OPAn). Per gli animali che presentano particolari esigenze di detenzione e di cura è inoltre necessaria una perizia, art. 92 OPAn. Trova ulteriori informazioni e moduli più in basso sotto "Informazioni" e "Moduli".

Ulteriori informazioni relative alla detenzione di animali selvatici, in particolare relative all'obbligo di autorizzazione e di formazione in caso di specie animali difficili da detenere, sono disponibili qui.

Non sono considerate detenzioni professionali di animali selvatici i vivai utilizzati nella ristorazione e gli acquari privati.

Animali smarriti e ritrovati

Gli animali smarriti o ritrovati sono animali da compagnia che si sono persi o che sono sfuggiti da lungo tempo al proprietario, nonché animali smarriti da lungo tempo il cui proprietario non è noto. Nel Cantone dei Grigioni la competenza per gli animali randagi e per gli animali fuggiti spetta agli organi comunali. Gli animali ritrovati devono essere notificati agli organi comunali.

Chi trova un animale smarrito è tenuto per legge ad avvisare il proprietario e, se non lo conosce, ad avvisare un ufficio di notifica designato dal Cantone.

 

Uffici di notifica per animali domestici smarriti o ritrovati

Centrale svizzera animali smarriti, STMZ (365 giorni all'anno e 24 ore su 24)

Notifica di ritrovamento:

tel. 0848 357 358 (tariffa normale)

Notifica di smarrimento:

tel. 0900 357 358 (fr. 1.95/min)

Tutte le notifiche anche online

http://www.stmz.ch (gratuito)

Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali (ufficio di notifica cantonale; vedi gli orari di apertura ufficiali)

Notifica di ritrovamento:

tel. 081 257 24 15 (tariffa normale)

Tutte le notifiche anche online

www.alt.gr.ch

 

Uccelli selvatici in difficoltà
I giovani uccelli feriti o malati, oppure senza dubbio abbandonati possono essere consegnati al guardiano della selvaggina o guardacaccia più vicino oppure consegnati direttamente a un centro di cura per uccelli riconosciuto. Per quanto riguarda il modo di procedere e il trattamento di simili animali vedi "Informazioni".
Per ulteriori domande è a disposizione l'Ufficio per la caccia e la pesca.  

Ricci in difficoltà
Se trova ricci sottopeso, feriti o malati, contatti il veterinario più vicino o il centro di cura per ricci presso il Tierheim Arche a Coira (tel. 081 353 19 29). Trova ulteriori informazioni sul sito  http://www.tierheim-chur.ch  

Anfibi, rettili e piccoli mammiferi selvatici in difficoltà
Una biscia si è intrufolata nel Suo garage o nella legnaia? Una rana o una salamandra è caduta in un pozzetto? In una zona di protezione della natura ha avvistato una tartaruga palustre? Se cerca una risposta a queste e ad altre domande relative ad anfibi, rettili e piccoli mammiferi, è pregato/a di contattare l'Ufficio per la natura e l'ambiente.

Pesci commestibili, pesci da ripopolamento e decapodi

Dal 1° gennaio 2010 tutte le aziende presenti in Svizzera che allevano o detengono pesci per scopi scientifici oppure pesci commestibili o da ripopolamento devono essere registrate (detenzione professionale di animali selvatici). Si tratta di un provvedimento volto a fornire una visione d'insieme delle aziende di piscicoltura presenti in Svizzera e a migliorare la salute degli animali e la sicurezza alimentare. La registrazione di tali aziende rappresenta inoltre un requisito essenziale per il commercio internazionale. Inoltre, conformemente all'art. 90 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), le detenzioni professionali di animali selvatici sottostanno all'obbligo di autorizzazione.

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) a dicembre 2020 ha pubblicato informazioni specialistiche dettagliate in merito alle novità nell’Ordinanza sulla protezione degli animali in relazione all’abbattimento, alla detenzione e al trasporto di decapodi:

- Informazioni tecniche n. 16.8: Uccisione corretta di decapodi
- Informazioni tecniche n. 4.4: Detenzione di decapodi a fini gastronomici

L’Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali ha inoltre elaborato un ausilio per l’attuazione (disponibile solo in tedesco) che informa ulteriormente le aziende nei Grigioni e in Glarona che abbattano o detengono decapodi.

 

Informazioni

Animali da compagnia e selvatici
Obbligo di autorizzazione per la detenzione di animali selvatici

Animali da reddito
Guida alla procedura per la macellazione di animali ammalati o per macellazioni d'urgenza

Pesci commestibili, pesci da ripopolamento e decapodi
Informazioni tecniche n. 16.8 _ Uccisione corretta di decapodi
Informazioni tecniche n. 4.4 _ Detenzione di decapodi a fini gastronomici
Ausilio per la gestione di decapodi nei Cantoni dei Grigioni e di Glarona

Animali smarriti e ritrovati
Foglio informativo - animali smarriti
Domande frequenti

Moduli

Notifica relativa alla protezione degli animali
Domanda di autorizzazione per la detenzione di animali selvatici