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A norma del Codice civile, una persona che soffre di una turba psichica o di una disabilità mentale o versa in un grave stato di abbandono può essere ricoverata in un istituto idoneo se le cure o l'assistenza necessarie non possono esserle prestate altrimenti. Sono considerate turbe psichiche tra l'altro le psicosi, le malattie affettive, la demenza, in particolare la demenza senile, nonché i disturbi dovuti a dipendenze (ad es. droghe, medicamenti, alcol). Sono considerate disabilità mentali i disturbi dell'intelligenza congeniti o acquisiti di diversi livelli di gravità. Con grave stato di abbandono va inteso uno stato in presenza del quale la dignità umana della persona che necessita di aiuto verrebbe calpestata se questa non venisse collocata in una struttura nella quale riceverebbe l'assistenza necessaria.

 

Per il trattamento e l'assistenza deve essere a disposizione una struttura adeguata. Oltre a ospedali e cliniche psichiatriche entrano in considerazione anche case per anziani e di cura, gruppi abitativi protetti ecc. Le prescrizioni in merito al ricovero a scopo di assistenza vanno rispettate nell'intera e ampia scelta di istituzioni di accoglienza, anche in quelle dove la libertà della persona interessata è meno limitata rispetto che in un reparto chiuso di una clinica.

 

Il ricovero a scopo di assistenza è inoltre ammesso solo nei seguenti casi:

  • se è necessario, ossia se la persona non si fa curare volontariamente a seguito della mancanza di coscienza della malattia;
  • se è proporzionato, ossia se una misura meno incisiva, come ad es. un trattamento ambulatoriale, non sarebbe efficace, e
  • se la persona interessata, a causa del suo disturbo psichico, della disabilità mentale o di grave stato di abbandono mette in pericolo se stessa o altri (minaccia per se stesso o per gli altri). 

Nel Cantone dei Grigioni i medici sono autorizzati a ordinare un ricovero a scopo di assistenza per al massimo sei settimane. I ricoveri a scopo di assistenza ordinati da un medico terminano al più tardi una volta scaduta la data stabilita. Un prolungamento del ricovero a scopo di assistenza tramite un ricovero a scopo di assistenza ordinato dall'autorità può avvenire solo su decisione dell'APMA, nel caso in cui i requisiti per il ricovero siano ancora dati e solo su richiesta della struttura in cui avviene il trattamento. Appena i requisiti per il ricovero a scopo di assistenza non sono più soddisfatti, l'interessato deve essere dimesso. L'interessato o una persona a lui vicina può tuttavia chiedere in ogni momento la dimissione.

 

Qui trovate il promemoria e i moduli da compilare.