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Oggi in Svizzera l'uguaglianza giuridica tra donna e uomo si può dire in gran parte raggiunta. Tuttavia, l'uguaglianza materiale o effettiva presenta ancora delle lacune. Soprattutto a causa della ripartizione dei ruoli e del lavoro tra uomini e donne tramandata nel corso della storia, si giunge continuamente a discriminazioni, nonostante le direttive legislative in materia.

Basi giuridiche

Costituzione federale, art. 8 cpv. 3

«Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.»

Dal 1981 la Costituzione federale contiene una disposizione specifica relativa alla parità di diritti tra i sessi. Dal 2000 vi è ancorata esplicitamente sia l'uguaglianza di diritto, sia l'uguaglianza di fatto tra donna e uomo.

Costituzione del Cantone dei Grigioni, art. 75 cpv. 1 e 2

«¹Il Cantone e i comuni promuovono il benessere e la sicurezza sociale della popolazione, della famiglia e dell'individuo.
²Si impegnano affinché tutti abbiano pari opportunità, segnatamente a favore della uguaglianza fra donna e uomo.»

La legge sulla parità dei sessi

La legge sulla parità dei sessi vieta ai datori di lavoro privati e pubblici di discriminare i propri collaboratori a causa del loro sesso. Il divieto si applica in particolare all'assunzione, all'attribuzione dei compiti, alle condizioni di lavoro, alla retribuzione, alla formazione e alla formazione continua, alla promozione e al licenziamento. Inoltre la legge li obbliga a proteggere i propri collaboratori da molestie sessuali. Le aziende che impiegano 100 o più lavoratori sono tenuti a eseguire ogni quattro anni un'analisi della parità salariale.

La Confederazione mette a disposizione aiuti per il finanziamento di progetti intesi a migliorare la parità tra i sessi nel mondo del lavoro. L'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) è competente per la concessione di tali aiuti finanziari.

Ulteriori informazioni

Autorità cantonale di conciliazione

Secondo la legge federale sulla parità dei sessi del 24 marzo 1995 (LPar; RS 151.1), in caso di controversie di diritto privato, può essere adita l'autorità cantonale di conciliazione.

In veste di autorità cantonale, l'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi viene nominata dal Gran Consiglio per una durata di quattro anni. Essa vanta una composizione paritetica ed è formata da un presidente, da un rappresentante ciascuno dei datori di lavoro e dei lavoratori nonché da un sostituto ciascuno.

Convenzioni internazionali

La parità di diritti tra i sessi è prescritta in numerose convenzioni internazionali che sono state ratificate anche dalla Svizzera. Ad esempio i patti dell'ONU relativi ai diritti dell'uomo, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e diverse convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro OIL.

Questi sono gli strumenti internazionali più importanti per raggiungere la parità di diritti.

CEDAW

La Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna è stata ratificata nel 1979 dall'Assemblea generale dell'ONU ed è l'unica convenzione internazionale ad avere a oggetto esclusivamente le donne e la loro discriminazione.

La convenzione è giuridicamente vincolante e obbliga gli Stati che l'hanno ratificata a rispettarla e ad attuare le relative disposizioni. La responsabilità per l'attuazione spetta agli Stati. Un comitato verifica i progressi nell'attuazione in base ai rapporti regolari degli Stati e rilascia raccomandazioni. La Svizzera ha ratificato la convenzione CEDAW nel 1997.

I dieci ambiti principali della convenzione sono i seguenti: discriminazione, schemi mentali, violenza, politica, formazione, lavoro, salute, vita professionale, capacità giuridica e famiglia.

Convenzione di Istanbul

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per la protezione delle donne da ogni forma di violenza. La convenzione prevede anche uno specifico meccanismo di controllo ("GREVIO") per garantire un'attuazione effettiva delle disposizioni della convenzione da parte delle parti contraenti. La Svizzera ha ratificato la Convenzione di Istanbul nel 2017.

Ulteriori informazioni

Pietre miliari a livello legislativo

Al fine di garantire che le donne e gli uomini siano legalmente e di fatto parificati a livello di famiglia, formazione e lavoro, anche le basi giuridiche devono essere adeguate di conseguenza.

 

 Negli scorsi decenni sono stati raggiunti diversi obiettivi in tal senso: