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  • Ufficio cantonale del servizio sociale dei Grigioni

    Servizio specializzato famiglie affilianti e adozioniGrabenstrasse 87001 CoiraTel. +41 81 257 26 54Fax +41 81 257 21 48familie@soa.gr.ch

Documenti

  • Adozione nazionale di un minore non conosciuto (solo in tedesco) (new window)

Basi giuridiche

Confederazione

Articoli 264 ff. Codice civile svizzero (CC; RS 210)

Ordinanza sull'adozione (OAdoz; RS 211.221.36)

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Adozione nazionale

L'adozione nazionale è l'adozione di un minore che attualmente vive in Svizzera. Un'adozione nazionale non dà alcuna garanzia del fatto che i genitori del minore siano cittadini svizzeri.

Un'adozione congiunta è possibile solo nel caso di genitori sposati. Adozioni da parte di una singola persona sono possibili, tuttavia le condizioni sono molto elevate. Per un'adozione nazionale devono essere soddisfatte almeno le condizioni seguenti:

  • I candidati genitori adottivi devono essere sposati da almeno cinque anni o aver compiuto entrambi il trentacinquesimo anno d'età.
  • La differenza d'età tra i futuri genitori adottivi e il minore deve essere di almeno 16 anni.
  • La differenza d'età tra i futuri genitori adottivi e il minore non deve in linea di principio superare i 45 anni.
  • I genitori naturali devono aver approvato l'adozione.
  • I futuri genitori adottivi devono vivere nella stessa economia domestica per almeno un anno insieme al figlio adottivo e devono provvedere alla sua cura e alla sua educazione.

Procedura

  • Adozione nazionale di un minore non conosciuto (solo in tedesco) (new window)

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